Più rigido, dal prossimo 24 novembre, il regime sanzionatorio previsto per il mancato rispetto della disciplina sull’igiene dei prodotti alimentari. In particolare, verrà immediatamente applicata la sanzione amministrativa in caso di mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo secondo il sistema HACCP, senza possibilità, per gli operatori inadempienti, di regolarizzare la propria posizione entro un termine fissato dagli organi di vigilanza, come finora accadeva ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 155.
Lo stesso decreto ora menzionato viene anzi abrogato, insieme ad un rilevante numero di provvedimenti nazionali che “decadono” insieme alle Direttive verticali (da cui traevano origine) abrogate dalla Direttiva CE n. 2004/41, la quale, insieme ai Regolamenti nn. 852/2004 (igiene dei prodotti alimentari) e 853/2004 (igiene per gli alimenti di origine animale) e ad altre disposizioni di emanazione comunitaria, costituisce il cosiddetto “pacchetto igiene”, sulla sicurezza e l’igiene degli alimenti.
Abrogato anche l’art. 2 della legge n. 283/62, ai sensi del quale veniva finora autorizzata la produzione, preparazione e confezionamento dei prodotti alimentari (autorizzazione sanitaria): la nuova procedura, come è noto, prevede la presentazione di una DIA, come descritto dalle Linee guida sull’applicazione del Regolamento CE n. 852 (approvate dal Ministero della Salute e dalle Regioni il 9 febbraio 2006) e come stabilito dalle corrispondenti norme approvate ormai da quasi tutte le Regioni.
Tutto ciò è conseguenza dell’approvazione del Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante “Attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 228 alla G.U. n. 261 del 9.11.2007, in vigore dal 24 novembre 2007.
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