La Direzione Centrale dell’INPS ha reso note le istruzioni in merito alle nuove disposizioni contenute nella Finanziaria 2008 (L. 247/07, art. 2, commi da 452 a 456 – sostituzione artt. 26, 31, 36 ed abrogazione artt. 27 e 37 del D.Lgs. n° 151/01) per il congedo di maternità e parentale in caso di adozioni e affidamenti.
CONGEDO DI MATERNITÀ PER ADOZIONE E AFFIDAMENTO
Le disposizioni in questione riguardano gli ingressi in famiglia (adozioni nazionali) o ingressi in Italia (adozioni internazionali) che si sono verificati dal 1° Gennaio 2008 nonché gli ingressi avvenuti nell’anno 2007, per i quali non sia decorso l’arco temporale dei cinque mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore. In proposito l’Istituto ha specificato che tali ingressi (anno 2007), gli eventuali ulteriori periodi di congedo riconosciuti sulla base delle nuove disposizioni saranno indennizzabili a condizione che ricadano dal 1° Gennaio 2008.
Adozione nazionale
La lavoratrice che adotta un minore ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo pari a cinque mesi a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione. Pertanto, il diritto è riconosciuto anche se il minore abbia superato i sei anni di età e spetta per l’intero periodo, anche nell’ipotesi in cui, lo stesso raggiunga la maggiore età durante il periodo di congedo. Le predette disposizioni si applicano anche nel caso di minore in affidamento.
Adozione internazionale
Si ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo di cinque mesi a prescindere dall’età del minore. Il congedo può essere fruito nei cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia con l’aggiunta del giorno di ingresso in Italia del minore (cinque mesi + un giorno). Inoltre, ferma la durata di cinque mesi, il congedo può essere fruito anche parzialmente, prima dell’ingresso del minore in Italia (permanenza all’estero per incontro con il minore e relativi adempimenti). Il periodo di congedo in questione può essere frazionato, purché fruito entro i cinque mesi dal giorno successivo dell’ingresso del minore. L’Istituto ha fatto presente che le istruzioni in argomento trovano applicazione anche se al momento dell’ingresso del minore in Italia lo stesso si trovi in affidamento preadottivo.
Affidamento
La lavoratrice che prende in affidamento un minore (Legge n° 184/83, artt. 2 e ss. – affidamento non preadottivo), ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi (continuativi o frazionati), entro il periodo di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento. Il congedo spetta a prescindere dall’età del minore all’atto di affidamento.
CONGEDO DI PATERNITÀ PER ADOZIONE O AFFIDAMENTO
Il congedo di paternità spetta per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, al padre lavoratore dipendente, se si verificano una delle condizioni di cui all’art. 28 T.U. (decesso o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo), ovvero in alternativa alla madre che rinuncia anche solo parzialmente. Le condizioni per il diritto sono le medesime previste per la madre.
CONGEDO PARENTALE IN CASO DI ADOZIONE NAZIONALE, INTERNAZIONALE O AFFIDAMENTO
I genitori adottivi e affidatari, analogamente a quelli biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall’età del bambino e comunque non oltre la maggiore età. Il trattamento economico è pari al 30% della retribuzione e per un periodo complessivo di sei mesi tra i due genitori entro i tre anni dall’ingresso del minore in famiglia.
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