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Livello 00 - Visitatore martedì 5 febbraio 2008 - h 17:07 LIGURIA
Contribuzione dovuta dagli artigiani e commercianti per l’anno 2008
Con circolare n° 13 del 1 Febbraio 2008, l’INPS ha reso noti i dati relativi alla contribuzione di cui all’oggetto.
In particolare, a seguito della disposizione contenuta nella legge Finanziaria 2007 (art. 1, comma 768, legge 27 dicembre 2006, n° 296 – circ. ITACO n° 4/07), l’Istituto ha comunicato che con effetto dal 1° Gennaio 2008 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle rispettive gestioni, sono stabilite nella misura del 20,00%.
L’Istituto ha, inoltre, fatto presente che continuano ad applicarsi le agevolazioni disposte:

 per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell’INPS e con più di 65 anni di età, per il quali, a richiesta, il contributo può essere applicato nella misura della metà;
 per i coadiuvati e coadiutori di età inferiore a 21 anni (art. 1, comma 2, Legge n° 233/90)

Solo per gli iscritti alla gestione commercianti, alla nuova aliquota contributiva dovrà essere sommata l’aliquota aggiuntiva dello 0,09% ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale (art. 5, D.Lgs. n° 207/96), differita al 31 Dicembre 2009.


CONTRIBUZIONE I.V.S. SUL MINIMALE DI REDDITO

Per l'anno 2008, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a €. 13.819,00.

Tale valore è stato ottenuto - sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, della Legge 2 Agosto 1990, n° 233, - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° Gennaio 2008 (€. 42,14) ed aggiungendo al prodotto l'importo di €. 671,39, così come disposto dall'art. 6 della Legge 31 Dicembre 1991, n° 415.

La contribuzione IVS dovuta sul minimale sopraindicato deve essere pertanto calcolata in base alle seguenti aliquote percentuali:

A) Artigiani
 20,00% per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
 17,00% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;

B) Commercianti
 20,09% per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
 17,09% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

L’INPS ha fatto presente che la riduzione delle aliquote contributive al 17,00% (artigiani) e al 17,09% (commercianti) per i collaboratori, è applicabile fino a tutto il mese in cui i soggetti interessati compiono 21 anni.

Il contributo minimo annuo per l’anno 2008 è quindi così determinato:

Artigiani:
 €. 2.763,80 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
 €. 2.349,23 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;

Commercianti:
 €. 2.776,24 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
 €. 2.361,66 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese e gli importi contributivi minimi mensili sono pari rispettivamente a €. 230,31 e a €. 195,76 per gli artigiani e a €. 231,35 e €. 196,80 per i commercianti.

I redditi ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.


CONTRIBUTI IVS SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE

Il contributo per l'anno 2008 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2007, per la quota eccedente il predetto minimale di €. 13.819,00 annui e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari per il corrente anno è pari all’importo di €. 40.765,00. Per redditi superiori a €. 40.765,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale (art. 3ter, Legge n° 438/92).

Le aliquote contributive sono le seguenti:

A) Artigiani
 20,00% del reddito superiore a €. 13.819,00 e fino a €. 40.765,00;
 21,00% del reddito superiore a €. 40.765,00 e fino al massimale di €. 67.942,00.

Per i collaboratori di artigiani con età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 17,% e al 18,00%.

B) Commercianti
 20,09% del reddito superiore a €. 13.819,00 e fino a €. 40.765,00;
 21,09% del reddito superiore a €. 40.765,00 e fino al massimale di €. 67.942,00.

Per i collaboratori di commercianti di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 17,09% e al 18,09%.

Il contributo in argomento, denominato contributo a conguaglio, sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2008.


REDDITO IMPONIBILE MASSIMO

Nella circolare INPS in esame, viene fatto presente che il comma 4, dell’art. 1, della Legge n° 233/90 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2%), la quota di reddito eccedente tale limite (per il 2008 €. 40.765,00) viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite stesso.

Per l'anno 2008, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a €. 67.942,00 (€. 40.765,00 più €. 27.177,00).

Le aliquote contributive sono quelle indicate nel precedente punto. Di conseguenza, il contributo massimo annuo 2008 è il seguente:

A) Artigiani
 €. 13.860,17 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (20,00% di €. 40.765,00 più 21,00% di €. 27.177,00; per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a €. 11.821,91 annui (17,00% di €. 40.765,00 più 18,00% di €. 27.177,00).

B) Commercianti
 €. 13.921,32 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (20,09% di €. 40.765,00 più 21,09% di €. 27.177,00); per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a €. 11.883,00 annui (17,09% di €. 40.765,00 più 18,09% di €. 27.177,00).

Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il massimale deve essere rapportato a mese e pertanto, gli importi contributivi massimi mensili sono i seguenti:

A) Artigiani
 €. 1.155,00 mensili per i soggetti ai quali si applicano le aliquote del 20,00% e del 21,00%;
 €. 985,16 mensili per i soggetti ai quali si applicano le aliquote ridotte del 17,00% e del 18,00%.

B) Commercianti
 €. 1.160,11 mensili per i soggetti ai quali si applicano le aliquote del 20,09% e del 21,09%;
 €. 990,25 mensili per i soggetti ai quali si applicano le aliquote ridotte del 17,09% e del 18,09%.

L’Istituto ha ancora ricordato, che quelli sopraindicati sono i limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non a massimali globali da riferire all'impresa stessa.

Inoltre, viene evidenziato che i suddetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alle gestioni con decorrenza anteriore al 1° Gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Mentre, per quanto disposto dall’art. 2, comma 18, Legge n° 335/95, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 Dicembre 1995, iscritti con decorrenza Gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo per il 2008 è pari ad €. 88.669,00. Tale massimale non è frazionabile a mese.


CONTRIBUZIONE A SALDO

La citata Legge n° 438/92 ha stabilito che, dall'anno 1993 il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti è:

 calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non più soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
 rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi - per i contributi dell'anno 2008 - ai redditi 2008, da denunciare al fisco nel 2009).

Di conseguenza, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2008, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Per ciò che riguarda l’imponibile contributivo, l’Istituto ha richiamato le disposizioni impartire con circ. INPS n° 102/03 (circ. ITACO n° 57/03).


IMPRESE CON COLLABORATORI

Nel caso in cui il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, l’INPS ha ricordato che i contributi eccedenti il minimale vanno determinati nella seguente maniera:

 imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
 aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.


CONTRIBUZIONE PER LE PRESTAZIONI DI MATERNITÀ

Il contributo in epigrafe, per effetto di quanto disposto dall’art 49, comma 1, della Legge 23 Dicembre 1999, n° 488, è fissato nella misura di €. 0,62 mensili, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza.


AFFITTACAMERE E PRODUTTORI DI ASSICURAZIONE DI TERZO E QUARTO GRUPPO

L’INPS ha fatto presente che coloro che esercitano l’attività di affittacamere ed i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, iscritti alla Gestione dei Commercianti, non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito.

Pertanto, gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito maggiorati dell’importo della contribuzione dovuta per le prestazioni di maternità che è pari a €. 0,62 mensili.


TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Viene fatto presente dall’Istituto che, gli artigiani e commercianti devono corrispondere i contributi tramite i modelli di pagamento unificati F24, alle seguenti scadenze:

 16 Maggio, 16 Agosto, 16 Novembre 2008 e 16 Febbraio 2009 per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
 entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di Saldo 2007, primo Acconto 2008 e secondo Acconto 2008.
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