Confesercenti Ligure  
credits
UsernamePassword


Confesercenti Liguria
Ente Bilaterale
Creditcom
Infoeuropa
Catliguria
Presentazione
Appuntamenti e iniziative
Documentazione utile
Formazione
Contatti


Richiedi la tua Password
Diventa Associato



Homepage  -->  Catliguria  -->  Appuntamenti e iniziative

 
Livello 00 - Visitatore venerdì 8 febbraio 2008 - h 17:24 LIGURIA
Obblighi per i commercianti importatori di apparecchiature
Dal prossimo 18 febbraio chiunque importa apparecchiature elettriche ed elettroniche e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza, dovrà iscriversi al RAEE presso le Camere di commercio
Detto obbligo, riferito in prima battuta ai produttori di AEE, riguarda infatti pure gli importatori, che, anche se commercianti al dettaglio, sono equiparati ai primi, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. m), n. 3, del D. Lgs. n. 151, del 25 luglio 2005.

Il produttore e l’importatore soggetti all’obbligo predetto possono immettere sul mercato AEE solo a seguito di iscrizione nel Registro; qualora immettano sul mercato AEE senza avere provveduto alla iscrizione sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 100.000 euro.

Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri di raccolta istituiti ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 151, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile di RAEE storici provenienti dai nuclei domestici è a carico dei produttori (e degli importatori) presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno solare di riferimento. Produttori ed importatori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE.

Ciascun Sistema Collettivo dovrà farsi carico di una quota RAEE pari alla somma delle quote di mercato dei propri produttori.

L’art. 14 del D. Lgs. n. 151 stabilisce che, al fine di controllare la gestione dei RAEE e di definire le suddette quote di mercato, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.

Le regole sulle modalità di iscrizione al Registro sono stabilite dal decreto del Ministero dell’ambiente del 25 settembre 2007, n. 185.

L'iscrizione al Registro è effettuata presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il soggetto obbligato non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. In tal caso l'iscrizione è effettuata presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.

L'iscrizione è effettuata, per i produttori e gli importatori in attività da data antecedente la pubblicazione del Dm n. 185/07, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo (dunque, come anticipato, entro il prossimo 18 febbraio); per gli altri produttori o importatori prima che gli stessi inizino ad operare nel mercato italiano.

Prima di iscriversi al registro, per i RAEE storici provenienti da nuclei domestici produttori ed importatori di AEE devono aderire ad uno o più sistemi collettivi, relativi alla categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

Come evidenziato nella nostra nota del 6 novembre 2007 (prot. n. 3897), tra i sistemi collettivi, fra l’altro rappresentati nel Centro di Coordinamento RAEE, vi sono:

- Ecolight, Consorzio di Produttori per la gestione dei RAEE domestici e professionali;
- Ecodom, Consorzio italiano recupero e riciclaggio elettrodomestici;
- Ecolamp, Consorzio per il recupero e lo smaltimento di apparecchiature di illuminazione;
- Ecoped, Consorzio nazionale riciclo piccoli elettrodomestici;
- ERP, European Recycling Platform, Sistema Collettivo pan-Europeo per la gestione di qualsiasi RAEE, domestico e/o professionale;
- Re.Media, Sistema Collettivo per la gestione dei RAEE domestici e professionali;
- Ridomus, Consorzio riciclo condizionatori per uso domestico.

Ogni Consorzio organizza in modo peculiare l’adesione dei produttori ed importatori. Normalmente le quote di adesione sono commisurate al fatturato, per categorie merceologiche trattate. Ad esempio, il Consorzio Ecolight prevede (dal sito internet www.ecolightitaly.it) :

Fascia di fatturato Italia Quota Associativa 2007
Fascia O (da 0 a 0,3 ML €) € 100,00 + iva 20%
Fascia A (da 0,3 ML a 2 ML €) € 300,00 + iva 20%
Fascia B (oltre 2 ML €) € 500,00 + iva 20%

Il sistema informativo del Registro garantisce, al momento dell'iscrizione, la verifica automatica dell'avvenuta adesione al sistema collettivo.

L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione è sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato.

Unioncamere, Ministero dell’Ambiente e CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) hanno sviluppato un sistema di iscrizione al Registro che prevede che l’accesso, la compilazione e la trasmissione dei dati vengano effettuati tramite il Portale delle imprese (www.impresa.gov.it). In proposito, Vi rimandiamo all’apposita e completa GUIDA allegata alla presente.
L’accesso al sistema avviene mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante dell’impresa. Al momento dell’accesso l’azienda può delegare altri soggetti, ad esempio le associazioni imprenditoriali, alla compilazione e all’invio della comunicazione.

All'atto dell'iscrizione al Registro il produttore deve indicare:

a) l'appartenenza ad una o più delle tipologie di attività definite all'art. 3, comma 1, lettera m), del D. Lgs. n. 151/05, e cioè;
1) fabbricante e commerciante di apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il proprio marchio;
2) rivenditore con il proprio marchio di apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato «produttore» se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
3) importatore o soggetto che immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell’ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
4) produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione;

b) lo specifico codice ISTAT di attività che lo individua come produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);

c) per ciascuna categoria di apparecchiature di cui all'allegato 1A del D. Lgs. n. 151/07, come ulteriormente suddivisa nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo, il numero e il peso effettivo, o il solo peso effettivo, delle apparecchiature immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima suddivisione non si applica alle apparecchiature di illuminazione in conformità al disposto dell'art. 10, comma 4, del decreto;

N. B. Il produttore che non comunica al Registro nazionale le informazioni di cui sopra, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000

d) le informazioni sui centri di raccolta organizzati e gestiti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) e comma 3 del decreto, specificando se l'organizzazione è su base individuale o collettiva;

e) l'eventuale iscrizione in Registri di altri Stati membri dell'Unione europea;

f) le informazioni relative all'entità e alle modalità di presentazione delle garanzie finanziarie di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

g) per ogni categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immessa sul mercato, il sistema o i sistemi attraverso cui intende adempiere agli obblighi di finanziamento dei RAEE. Nel caso in cui si tratti di sistema collettivo, il produttore deve indicare il nome del sistema prescelto.
Per peso effettivo di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica si intende il peso del prodotto, inclusi tutti gli accessori elettrici ed elettronici, al netto di imballaggi, manuali, batterie rimovibili ed accessori non elettrici o elettronici.
Qualora il produttore non disponga, al momento dell'iscrizione, dei dati effettivi sulla suddivisione delle AEE in domestiche e professionali, fornisce sotto la propria responsabilità una stima di tale suddivisione.
Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal in tutti i documenti commerciali.

Eco-contributo

Come è noto, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 151/07, il distributore indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dai Consorzi, per la gestione dei rifiuti storici.
Attraverso il meccanismo dell’Eco-contributo RAEE, i Sistemi Collettivi per conto dei produttori e degli importatori provvedono a finanziare:
• il ritiro dei RAEE dai Centri di Raccolta pubblici e privati presenti su tutto il territorio nazionale;
• il trasporto dei RAEE agli impianti di trattamento appositamente selezionati;
• il trattamento, riciclo, recupero e smaltimento dei RAEE presso tali impianti;
• il coordinamento e la supervisione su tutte le attività di trattamento dei RAEE, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo delle componenti e dei materiali presenti all’interno degli apparecchi come previsto dal D. Lgs. n. 151/05.
L’importatore, dunque, si impegna a riversare al Consorzio cui aderisce il corrispettivo dell’importo totale degli eco-contributi applicati sulle AEE importate e commercializzate, in rispondenza delle quantità di prodotto dichiarate al Registro al momento dell’iscrizione e, successivamente, nella comunicazione annuale al Comitato di vigilanza e controllo di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 151/07, presso il Ministero dell’Ambiente.
Detta comunicazione andrà effettuata avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, a tale fine modificato.
Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano, per ciascuna categoria di apparecchiature di cui all'allegato 1A del decreto, come ulteriormente suddivisa nell'allegato 1B:
a) il numero e il peso effettivo o il solo peso effettivo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima suddivisione non si applica alle apparecchiature di illuminazione;
b) il peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno solare precedente; in caso di adesione ad un sistema collettivo, le predette informazioni sono comunicate dal sistema collettivo per conto di tutti i produttori ed importatori ad esso aderenti
Indietro

aumenta carattere
diminuisci carattere
stampa
Ricerca


Confesercenti Ligure

Confesercenti Ligure


Presentazione Servizi Link Contatti Ente Bilaterale Creditcom Infoeuropa Catliguria L 
Partita IVA: 95005740105       Copyright © 2006 Confesercenti Liguria