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Livello 00 - Visitatore martedě 18 marzo 2008 - h 09:21 LIGURIA
Comunicazioni obbligatorie
Obblighi di comunicazione del codice fiscale e dei dati catastali degli immobili con utenze di energia elettrica, servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, servizi idrici e del gas.
Si informa che la legge n. 244, del 24 dicembre 2007 (legge Finanziaria 2008), ha esteso ai servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare l’ambito di applicazione dell’art. 6, primo comma, lett. g-ter), del D.P.R. n. 605 del 1973 (lettera aggiunta dall'art. 31, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, poi sostituita dall'art. 3, D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393 ed infine modificata nella forma attuale dal comma 332 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ed, appunto, dal comma 222 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244).

Tale disposizione, attualmente, prevede dunque che:

“Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:

g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici e del gas, relativamente agli utenti;
…”

La modifica sopra riportata ha determinato, in virtù del combinato disposto del citato articolo 6 con l’articolo successivo, anche l’estensione dell’ambito di operatività dell’art. 7, quinto comma, del D.P. R. n. 605 del 1973 (comma aggiunto dall'art. 31, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e poi così modificato dal comma 332 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e dal comma 14 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.), il quale dispone che

“…Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'articolo 6. Al fine dell'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti…”.

L’obbligo posto a carico delle società erogatrici di forniture elettriche, idriche, di telefonia, fissa, mobile e satellitare e del gas di comunicare alla Agenzia delle Entrate il codice fiscale dei soggetti utenti nonché i dati catastali dell’immobile con riguardo al quale sono attivati i servizi di erogazione tende dunque a realizzare un’azione di contrasto dei fenomeni evasivi ed elusivi, con riferimento al settore immobiliare.

Tali comunicazioni, riferite alle più importanti tipologie di utenze, sono dirette a far emergere non solo le locazioni immobiliari non dichiarate o parzialmente dichiarate, ma anche tutte le attività economiche sconosciute o sottofatturate collegate al settore immobiliare.

Si ricorda che gli obblighi di comunicazione in esame in un primo tempo riguardavano soltanto le società erogatrici di energia elettrica (nonché di acqua e gas, solo con riguardo alle utenze “business”); successivamente tali obblighi sono stati progressivamente estesi alle utenze di acqua e gas dalla legge n. 311 del 2004 (legge Finanziaria 2005).

Da ultimo, come visto, tra i soggetti destinatari degli obblighi di cui sopra, sono stati ricompresi anche gli enti che forniscono servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare (cfr. comma 222, art. 1, legge n. 244 del 24 dicembre 2007 – Legge Finanziaria 2008).

Pertanto, le citate disposizioni di legge pongono a carico dei soggetti erogatori di servizi di utenza sia l’obbligo di richiedere il codice fiscale del soggetto titolare del contratto di somministrazione e i dati catastali identificativi degli immobili presso cui è attivata l’utenza, sia l’obbligo di comunicare i dati acquisiti all’Agenzia delle Entrate.

Si precisa, altresì, che gli obblighi in questione gravano sui soggetti - enti, società o aziende - che intrattengono direttamente il rapporto contrattuale di fornitura o somministrazione con l’utente, anche nel caso in cui effettuino prestazioni complesse.

In mancanza delle prescritte comunicazioni, gli enti erogatori incorrono, ai sensi del secondo comma dell’art. 13 del D.P.R. n. 605 del 1973, nella sanzione amministrativa da euro 206 a euro 5.164; la stessa sanzione, ridotta alla metà, è irrogata nel caso in cui l’ente comunichi dati incompleti o inesatti.

Poiché gli enti tenuti alla comunicazione in esame ricevono i dati dai soggetti beneficiari delle utenze, la sanzione non è applicabile nel caso in cui l’ente non abbia potuto effettuare la comunicazione perché questi ultimi non gli hanno fornito i dati richiesti.

In tale ipotesi l’ente può fare una segnalazione all’Agenzia delle Entrate, che effettuerà gli opportuni controlli fiscali a carico dell’utente.

L’utente che non abbia fornito all’ente erogatore i dati catastali richiesti, o li abbia forniti in maniera inesatta, è punito con l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 13, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 605 del 1973.

Tale norma prevede, infatti, che:

“È punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattro milioni (ora da euro 103 a euro 2.065) chi:

c) non comunica a terzi ovvero comunica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale e i dati catastali di cui all'articolo 7, quinto comma; …” (lettera così modificata dal comma 14 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dalla relativa legge di conversione).

Si noti che l’obbligo in questione grava anche sui soggetti diversi dal proprietario o dal titolare di un diritto reale, che abbiano attivato un servizio di utenza sugli immobili dai medesimi posseduti o detenuti.

Si ricorda, infine, che gli esercenti associati sono soggetti agli obblighi di comunicazione di cui sopra sia in qualità di privati cittadini, sia in qualità di titolari di attività imprenditoriali, con riferimento alle utenze attivate per lo svolgimento di tali attività.

Per quanto riguarda il contenuto dei dati relativi agli immobili presso i quali è attivato un servizio di utenza, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2005, pubblicato in G.U. 23 marzo 2005, n. 68 (in allegato), ha fornito alcune precisazioni.

Tale provvedimento ha, infatti, indicato quali sono i dati relativi all’immobile da comunicare all’anagrafe tributaria in base alle disposizioni di cui all’art. 7, quinto comma, ultimo periodo, D.P.R. n. 605 del 1973.

Tali dati riguardano, dunque:

“a) per gli immobili urbani di cui all'art. 3 del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28 del Ministro delle finanze: il comune amministrativo e l'indirizzo, il comune catastale se non coincidente con quello amministrativo, la sezione urbana, il foglio, la particella e il subalterno;

b) per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali: il comune amministrativo, il comune catastale se non coincidente con quello amministrativo, il foglio, la particella e il subalterno.”

I dati catastali identificativi dell'immobile sono riferiti a quanto rappresentato negli atti del catasto edilizio urbano o del catasto terreni e rilevabili dalla consultazione degli atti medesimi.

Ai sensi dell’art. 1, comma 333, legge n. 311 del 2004:
• con riguardo ai contratti stipulati a far data dal 1° aprile 2005 i dati catastali identificativi dell'immobile di cui alle lettere a) e b) devono essere dichiarati dagli utenti ed acquisiti dagli istituti, enti e società che stipulano i relativi contratti di utenza all'atto della sottoscrizione;
• per i contratti già in essere alla data summenzionata, le medesime informazioni devono essere dichiarate ai predetti soggetti, in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.

Pertanto, attualmente, per tutti i nuovi contratti è necessario che gli enti interessati richiedano e che gli utenti forniscano i dati identificativi catastali degli immobili al momento della conclusione del contratto.

Per i contratti già esistenti, invece, è sufficiente che i dati vengano forniti in occasione del primo rinnovo, sia che si tratti di contratti a termine che di contratti a rinnovo tacito.

Si precisa che, qualora non mutino le condizioni contrattuali di fornitura del servizio, non è necessario che le aziende erogatrici richiedano i dati all’utente ad ogni scadenza contrattuale.

Infine, nel caso di contratti stipulati a tempo indeterminato, le comunicazioni prescritte dalla legge dovranno essere effettuate in occasione di ogni modifica contrattuale.

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