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Livello 00 - Visitatore venerdì 14 settembre 2007 - h 08:56 LIGURIA
Regolarizzazione dei rapporti di lavoro che non risultano da scritture o da altra documentazione obbligatoria
Estratto della circolare INPS n° 116/07
Per quanto disposto dall’art. 1, commi da 1192 a 1201, della Legge n° 296/06 (Finanziaria 2007) il 30 Settembre 2007 scade il termine entro il quale i datori di lavoro, previo accordo sindacale possono presentare all’INPS l’istanza di regolarizzazione per i lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, al fine di far emergere i rapporti di lavoro subordinati non denunciati.

L’Istituto, con la circolare in esame, ha fornito le istruzioni operative per il versamento dei contributi e premi oggetto della regolarizzazione INPS/INAIL ed ha fatto presente, che secondo le disposizioni in questione, sono compresi i datori di lavoro che intendano regolarizzare rapporti di lavoro domestico, sia con cittadini stranieri, sia con cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno.

La regolarizzazione non può essere retrodatabile oltre un quinquennio dalla data della domanda. Per adempiere agli obblighi contributivi relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione, il datore di lavoro deve versare una somma pari a 2/3 di quanto dovuto complessivamente per il periodo alla gestione assicurativa competente.

Nella circolare INPS in esame, viene fatto presente che i 2/3 dei contributi e premi evasi nel periodo irregolare dichiarato potranno essere versati con le seguenti modalità:
 nella loro interezza, allegando all’istanza l’attestazione dell’avvenuto versamento;
 per l’importo di 1/5, contestualmente all’istanza da presentare all’INPS. In tal caso, l’importo residuo potrà essere versato:
 in unica soluzione;
 in forma rateale, nei 60 mesi successivi mediante rate mensili costanti e senza interessi.

Il termine per il pagamento della prima rata, per le domande accolte dall’apposito Collegio (comma 1201), è fissato convenzionalmente nel 16 Ottobre 2007, indipendentemente dalla data di presentazione dell’istanza. Le successive rate dovranno essere versate entro il giorno 16 di ogni mese. Inoltre, la norma stabilisce l’esenzione del lavoratore dal pagamento della quota a suo carico.
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