 |
marted́ 11 settembre 2007 - h 09:07 |
LIGURIA |
| A 16 anni l'età minima per il lavoro |
| Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il D.M. 22/08/2007, n. 139 di approvazione del regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione |
| Il decreto, che entrerà in vigore il prossimo 15 settembre, fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce che l'istruzione obbligatoria sia impartita per almeno dieci anni e si realizzi secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 296/2006, e, in prima attuazione, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, anche con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del richiamato articolo. L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al dlgs 76/2005. Peraltro, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota n. 25/I/0009799 del 20 luglio 2007 ha chiarito che, dal 1° settembre 2007, l'età minima per essere ammessi al lavoro passa da 15 a 16 anni. Il regime sanzionatorio per l'inosservanza del limite minimo di età, posto dall'articolo 3 della legge 977/1967, che punisce penalmente l'avviamento al lavoro dei minori di 15 anni, deve, da tale data, essere riferito al maggior limite di 16 anni. |
|
|
| Indietro |
 |
|