Il 5 dicembre 2007 è stato siglato il rinnovo biennale per la parte economica del CCNL della Panificazione e contestualmente un Accordo ponte.
E’ stata portata la vigenza del CCNL al 30 giugno 2008 ed è stato previsto un allungamento del periodo di prova.
Queste le novità più rilevanti:
DURATA
La scadenza dell’efficacia temporale del presente accordo viene fissata al 30/06/2008, data altresì assunta dalle parti quale nuovo termine di scadenza dei CC.NN.LL stipulati in data 19/07/2005 e 20/7/2005 tra Federazione Italiana Panificatori, Assopanificatori aderente a Fiesa-Confesercenti, Fai-Cisl, Uila-Uil, nel testo recepito da Assipan-Confcommercio con Accordo del 26/7/2007.
Si evidenzia quindi un positivo slittamento della scadenza che altrimenti sarebbe stata il 29 febbraio 2008 per la parte normativa.
AUMENTI RETRIBUTIVI (panifici artigianali)
Alle scadenze di seguito indicate, verranno erogati gli aumenti retributivi sulle paghe base nazionali, con le seguenti decorrenze e fermo restando quanto in premessa sui tempi del riallineamento, a tutto il personale qualificato:
Qualifica A2
dal 1/1/2008 incremento di 31 euro
dal 1/6/2008 incremento di 30 euro
Gli aumenti salariali di cui al presente articolo possono essere assorbiti, fino a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi in assenza di clausole espresse di non assorbibilità, ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.
A far data dal 1° dicembre 2007 cesserà di essere corrisposta l’I.V.C. (indennità di vacanza contrattuale).
UNA TANTUM ( dipendenti panifici artigianali)
Ai lavoratori in forza alla data della sottoscrizione del presente Accordo, verrà corrisposta un’erogazione “una tantum” di euro 240,00 lorde da corrispondersi nella misura di euro 100,00 unitamente alla retribuzione del mese di dicembre 2007, di euro 70,00 unitamente alla retribuzione del mese di marzo 2008 e di euro 70,00 unitamente alla retribuzione del mese di luglio 2008. Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. La predetta indennità sarà percentualmente riproporzionata per il personale assunto da data successiva alla scadenza del biennio economico oggetto di Accordo. L’una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.
AUMENTI RETRIBUTIVI (Dipendenti da Panifici Industriali)
Alle scadenze di seguito indicate verranno erogati gli aumenti retributivi sulle paghe base nazionali, con le seguenti decorrenze, a tutto il personale qualificato:
Livello 3B
dal 1/1/2008 incremento di 37 euro
dal 1/6/2008 incremento di 35 euro
Gli aumenti salariali di cui al presente articolo possono essere assorbiti, fino a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi in assenza di clausole espresse di non assorbibilità, ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto. A far data dal 1° dicembre 2007 cesserà di essere corrisposta l’I.V.C. (indennità di vacanza contrattuale).
UNA TANTUM (Dipendenti da panifici industriali)
Ai lavoratori in forza alla data della sottoscrizione del presente Accordo, verrà corrisposta un’erogazione “una tantum” di euro 320,00 lorde da corrispondersi nella misura di euro 160,00 unitamente alla retribuzione del mese di dicembre 2007, di euro 80,00 unitamente alla retribuzione del mese di marzo 2008 e di euro 80,00 unitamente alla retribuzione del mese di luglio 2008. Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. La predetta indennità sarà percentualmente riproporzionata per il personale assunto da data successiva alla scadenza del biennio economico oggetto di Accordo.
L’una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.
PATTI DI PROVA
Le parti hanno concordato in ordine alla valutazione che sia peculiare compito delle relazioni industriali, i cui attori sono portatori di una specifica conoscenza delle dinamiche sociali ed economiche del settore, introdurre forme di flessibilità utili all’incontro dell’offerta e della domanda di lavoro, non incidenti negativamente sul complessivo assetto normativo dei contratti.
A tal fine le parti decidono - in via sperimentale e fino al rinnovo del CCNL avente scadenza al 30.6.2008 – di estendere la durata dei patti di prova apponibili, nei limiti e nelle forme previsti dalla legge e dalla contrattazione, ai contratti individuali di lavoro stipulandi, per i livelli professionali e per le durate di seguito specificate:
- A1 Super, B1, I, II...................... giorni 160
- A1, B2, IIIA, IIIB ........................ giorni 110
- A2, IV......................................... giorni 80
- A3,B3,A4,B4,V, VI..................... giorni 50
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