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giovedě 13 marzo 2008 - h 09:25 |
LIGURIA |
| Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, in vigore dal 30 aprile 2008 |
| Si ricorda che dal prossimo 30 aprile 2008 entreranno in vigore le disposizioni di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 231/07 |
Pertanto, a partire dalla data sopra indicata, si applicheranno agli operatori economici alcune limitazioni specifiche all’uso del contante e dei titoli al portatore.
Trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito o titoli al portatore
Sarà anzitutto vietato trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore (in euro o valuta estera) a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, per un valore complessivo pari o superiore a € 5.000 (cinquemila euro).
Il trasferimento potrà tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Detto trasferimento, per il tramite dei soggetti indicati, dovrà in particolare essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario avrà diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'art. 25, comma 6, lettera d), e cioè della moneta elettronica quale definita (1) nell'art. 1, comma 2, lettera h-ter), del TUB (D. Lgs. n. 385/93), nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ovvero sia effettuata una transazione superiore a 1.000 euro.
(1) E’ “moneta elettronica” un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente
Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonchè di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.
Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non potrà essere pari o superiore a 5.000 euro.
I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (dunque al 30 aprile 2008), dovranno essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009 (in tal senso le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione).
In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente dovrà comunicare, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
Assegni bancari e postali
Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 5.000 dovranno, in ogni caso, indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 49, i moduli di assegni bancari e postali, al momento del rilascio da parte delle banche e della società Poste Italiane, saranno già muniti della clausola di non trasferibilità, fatta salva la facoltà del cliente di richiedere per iscritto il rilascio dei predetti moduli in forma libera: in tal caso, ai sensi del comma 10, per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera sarà dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro; ciascuna girata dovrà inoltre recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
Assegni circolari, vaglia postali e cambiari
Gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari sono già emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. E’ ammesso però il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 senza la clausola di non trasferibilità, se richiesto per iscritto dal cliente. Anche in questo caso, per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro e ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
Imposta di bollo sugli assegni e i vaglia rilasciati in forma libera
Con circolare n. 18/E, dello scorso 7 marzo (in allegato), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
1 L’introduzione della novità di cui all’art. 49, comma 10, del D. Lgs. n. 231/07 non modifica e, quindi, non fa venire meno l’imposta di bollo dovuta sugli estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’art. 119 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché sugli estratti di conto corrente postale, di cui all’articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642. In quest’ultimo caso, infatti, l’imposta di bollo è dovuta in relazione a tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché da Poste italiane s.p.a., relativi ad operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente e non anche in relazione agli assegni ed ai vaglia in esame.
2 Premesso che il presupposto per il pagamento dell’imposta di cui all’art. 49 va individuato nel rilascio di “… ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera …”, la stessa imposta non presuppone necessariamente l’apertura di un conto corrente bancario o postale.
3 Tenuto conto, inoltre, che la norma in commento, di cui all’art. 49, comma 10, più volte citato, non è stata inserita organicamente nella disciplina dell’imposta di bollo di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, l’Agenzia ha ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine all’ambito applicativo ed alle modalità di attuazione della stessa. In particolare:
gli assegni in forma libera interessati dalla nuova imposizione sono quelli richiesti alle banche o a Poste italiane S.p.A. I soggetti tenuti al versamento del tributo possono essere in possesso dell’autorizzazione al pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo ovvero esserne sprovvisti; i soggetti già titolari dell’autorizzazione a pagare l’imposta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 642 del 1972 (2), ivi compresa l’imposta di bollo di cui all’art. 9, lett. a), della Tariffa – vale a dire l’imposta dovuta per gli assegni bancari emessi con l’osservanza dei requisiti di cui all’art. 1, nn. 1, 2, 3 e 5, del RD 21 dicembre 1933, n. 1736 (3) - si possono avvalere di tale autorizzazione anche per il versamento in modo virtuale della somma dovuta ai sensi dell’art. 49, comma 10, D. Lgs. n. 231/07, con le modalità descritte nella circolare, al punto 1 (pagg. 2 e seguenti, cui Vi rimandiamo). ulteriori istruzioni vengono date ai nn. 2, 3 e 4 della circolare per il pagamento dell’imposta di bollo per gli assegni circolari, i vaglia cambiari e i vaglia postali.
(2) Art. 15 del DPR n. 642 del 1972. Pagamento in modo virtuale. Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l'intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale. Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione. Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi durante l'anno. L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione dell'intendenza di finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare (…).
D.M. 7 giugno 1973 Art. 1. L'intendente di finanza, su richiesta degli interessati, può autorizzare a pagare in modo virtuale, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 15 del decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642 , l'imposta di bollo dovuta sugli atti e documenti di cui ai seguenti articoli della tariffa allegato A, parte prima, annessa allo stesso decreto: (…) Art. 15, lettera a). - Assegni bancari emessi con l'osservanza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'art. 1 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736; Art. 18. - Libretti di risparmio nominativi ed al portatore; (…)
(3) L'assegno bancario (chèque) contiene: 1) la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto; 2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata; 3) il nome di chi è designato a pagare (trattario); 4) l'indicazione del luogo di pagamento; 5) l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso; 6) la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente).
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